Statuto e Bilancio

Associazione Internazionale New Humanity ETS

Art. 1               Denominazione e Sede.

È costituita l’Associazione Internazionale New Humanity ETS con sede legale in Grottaferrata (Roma-Italia). Altre sedi, uffici e delegazioni potranno essere istituite in Italia o all’estero con deliberazione dell’Assemblea, che ne individuerà la sede. Lo spostamento di sede nell’ambito dello stesso comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione si configura come “Organizzazione Internazionale Non Governativa” (OING) e persegue finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, conformemente alle norme del Terzo Settore (DLgsnr.117/2017).

L’Associazione ha durata illimitata.

L’Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2     Finalità.

Fine dell’Associazione è contribuire a realizzare l’unità della famiglia umana nel pieno rispetto dell’identità propria di ogni sua componente. Essa è una delle espressioni del Movimento dei Focolari, in diversi campi di azione, e si ispira allo spirito e ai valori che lo animano.

Si impegna a diffondere l’idea e la pratica di un mondo unito nella varietà delle lingue, delle culture, delle religioni, promuovendo in tutte le sfere della società e a ogni livello lo spirito della fraternità universale proclamato nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (articolo n. 1).

Contribuisce al perseguimento dell’unità e della pace a tutti i livelli, costruendo rapporti tra persone e istituzioni basati sul reciproco rispetto, sul dialogo interreligioso e interculturale, sulla conoscenza reciproca e su forme di attiva cooperazione.

Nel perseguire il Bene Comune, contribuisce a relazioni politiche che esprimano stima e rispetto reciproco tra i gruppi sociali, tra le città, tra le istituzioni a tutti i livelli, tra gli stati, e tra i popoli; concorre ad accrescere la corresponsabilità nella governance locale e internazionale e nella gestione degli ambiti comuni a livello mondiale; contribuisce a modelli decisionali trasparenti, plurali e relazionali per sostanziare la democrazia di ogni popolo.

Opera perché si affermi una visione dell’economia e dello sviluppo che favorisca l’accesso degli individui e dei popoli alle risorse naturali ed all’uso dei frutti dell’operosità umana, nel rispetto del diritto e secondo criteri di giustizia. Promuove inoltre la comunione delle risorse della terra, mediante un loro uso e gestione che favoriscano un’equa ripartizione tra tutti i popoli, a garanzia anche del benessere delle generazioni attuali e future.

Consapevole della dignità e della centralità della persona umana nel quadro della vita sociale, contribuisce a promuoverne i diritti umani fondamentali (civili, politici, economici, sociali, culturali…) e i diritti dei popoli, riconoscendo la loro universalità, indivisibilità e interdipendenza.

Si impegna, attraverso conferenze internazionali, comunicazioni scientifiche e social networking, a promuovere il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente riconoscendolo come bene comune inalienabile dell’umanità, presente e futura, e lavorando per un’ecologia integrale per lo sviluppo sostenibile.

Nel rispetto della vita umana, promuove un’antropologia medica che dia dignità e valore ad ogni persona nella sua unicità e condizione umana, senza discriminazioni alcune, sviluppandone la sua dimensione relazionale sociale e culturale.

Promuove le scienze e le arti nelle loro varie espressioni ed opera per mettere in rilievo i valori morali e spirituali che uniscono le culture, garantendo la ricchezza delle loro diversità.

L’Associazione s’impegna per la difesa del patrimonio comune dell’umanità, attivando ogni azione che risulti compatibile con le proprie finalità.

Promuove una urbanistica che integri vita pubblica e privata, beni comuni e beni privati, in una rinnovata corresponsabilità urbana. Si impegna a promuovere il diritto di ogni persona ad avere un’abitazione dignitosa e adeguata alle necessità dell’individuo, della famiglia e della comunità, che aiuti a sviluppare l’armonia sociale, urbana e ambientale.

Promuove il progresso e l’interazione del sapere nelle varie discipline, evidenziandone le radici e finalità comuni, per contribuire a migliorare la vita umana e l’ambiente naturale e sociale.

Promuove spazi di incontro e di educazione alla pace, alla cultura della fraternità, alla riconciliazione anche con il nemico, all’accoglienza e al rinnovo continuo delle relazioni reciproche, formando uomini e donne capaci di costruire ponti di dialogo tra singoli, gruppi, e popoli, religioni e culture oltre tutti i confini.

Sostiene l’uso dei mezzi di comunicazione sociale, al fine di favorire la crescita, l’apertura e la comunione delle persone, dei gruppi e dei popoli nel rispetto reciproco e nella corresponsabilità mediale.

Valorizza il ruolo della famiglia, quale prima cellula della società ed espressione dell’amore tra l’uomo e la donna, come il “fondamentale gruppo sociale e l’ambiente naturale per lo sviluppo e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare i bambini” (Proclamazione della Giornata internazionale della famiglia, 1994, Onu), studiandone le sue problematiche e risorse e proponendo soluzioni in una prospettiva di condivisione tra culture, religioni e istituzioni sociali.

Si impegna a formare le nuove generazioni alla cittadinanza globale e ad essere costruttori attivi e cittadini d’un mondo unito. Si impegna inoltre a valorizzare la loro partecipazione propositiva e garantire spazi e condizioni adatte che favoriscano il loro contributo di idee e azioni a tutti i livelli nei programmi, nelle attività  e nelle strutture dell’Associazione, anche attraverso una sezione specifica a loro dedicata.

Art. 3     Attività di interesse generale dell’Associazione.

L’Associazione opera mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale (riferimento all’art. 5 d.lgs. n°117/2017 e successive modificazioni) in forma di azione volontaria, o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

  1. Coopera allo sviluppo (art.5 c.1- lettera n DL 117/2017);
  2. Promuove la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (1- lettera v);
  3. Promuove e tutela i diritti umani, civili, sociali e politici (1- lettera w), sostenendo anche l’attività di organismi nazionali e organizzazioni internazionali;
  4. Organizza o promuove attività artistiche, ricreative, di interesse sociale, anche editoriali a tale scopo; promuove e diffonde la cultura e la pratica del volontariato, specialmente a livello giovanile (1- lettera i);
  5. Promuove una formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (1- lettera l);
  6. Organizza o promuove attività di interesse sociale, culturale, religioso (1- lettera k);
  7. Promuove interventi a salvaguardia dell’ambiente (1- lettera e);
  8. Promuove attività per accoglienza umanitaria e l’integrazione sociale dei migranti (1- lettera r);
  9. Promuove attività di interesse sociale con finalità educativa (1- lettera d);

Per perseguire le attività di interesse generale l’Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) opera a livello nazionale ed internazionale in cooperazione con le Organizzazioni Internazionali Governative, a carattere universale, regionale o per aree geo-politiche e con gli Stati ove è presente con propri membri, sedi o delegazioni. Predispone documenti, studi e altre iniziative per contribuire al perseguimento degli obiettivi di tali Organizzazioni, così come alla realizzazione delle loro attività operative;

b) collabora a livello nazionale e internazionale con altre Organizzazioni Non Governative e con reti associative formali e/o informali per il perseguimento di obiettivi comuni;

c) realizza iniziative di educazione, di formazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani e dei ragazzi e alla loro attiva partecipazione: incontri, corsi, convegni, manifestazioni artistiche e sportive o ogni altra forma di aggregazione temporanea o continuativa;

d) svolge, promuove e collabora ad attività di studio, alta formazione e ricerca nei principali campi delle scienze umane, sociali e naturali;

e) promuove e favorisce la crescita, l’apertura e la comunione delle persone attraverso tutti i mezzi di comunicazione disponibili anche attraverso la pubblicazione cartacea o virtuale di opuscoli, riviste, libri, articoli e newsletters;

f) promuove e realizza autonomamente, o in collaborazione, in rete o con accordi di partenariato con altre organizzazioni o strutture specializzate, in primo luogo con il Movimento dei Focolari o enti ad esso direttamente collegati, progetti e programmi rispondenti alle proprie finalità di cui all’art. 2 del presente Statuto per favorire e facilitare la pace, la cultura della fraternità, la formazione al dialogo e la cittadinanza globale nel rispetto dei diritti umani dei singoli e dei popoli.

L’associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano strumentali e non prevalenti rispetto a quelle di interesse generale.

Art. 4     Patrimonio e finanziamenti.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

–    dalle quote e dai contributi degli associati;

–    da eventuali sovvenzioni o contributi erogati da enti, organismi nazionali ed internazionali a sostegno delle attività svolte dall’Associazione;

–    da eventuali elargizioni, a titolo di liberalità, effettuati da soggetti privati o pubblici, donazioni, eredità e lasciti;

–    da raccolta pubblica di fondi effettuata anche in maniera continuativa;

–    da eventuali avanzi di gestione che devono essere destinati alle finalità istituzionali o connesse;

–    da proventi da attività diverse.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell’Associazione.

Art. 5               Adesione all’Associazione.

Gli associati possono essere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, enti ed associazioni, che aderiscono allo Statuto e adottano un comportamento ad esso conforme collaborando al raggiungimento dei fini associativi.

La domanda, di adesione, corredata dall’invito di almeno due soci, va presentata al Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente circa l’accoglimento, verificando la sussistenza dei requisiti sopra indicati secondo criteri non discriminatori.

Art. 6               Diritti e doveri degli associati.

L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di osservare lo Statuto, le deliberazioni degli Organi statutari e, in generale, di adempiere a tutti gli obblighi che la qualità di associato comporta, compreso il versamento della quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che sono persone giuridiche, hanno diritto nell’Assemblea ad un solo voto e partecipano all’attività dell’Associazione per mezzo di rappresentanti da essi specificamente designati allo scopo.

È considerata valida la partecipazione all’Assemblea anche attraverso i mezzi di collegamento telematico (audio-video) purché sia possibile l’identificazione inequivocabile dell’associato, questi possa partecipare in tempo reale alla discussione simultanea degli argomenti dell’ordine del giorno, alle votazioni richieste e sia preservato il diritto di voto, secondo la normativa vigente. Il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea dovranno essere presenti nello stesso luogo.

Gli associati hanno uguali diritti e doveri ed in modo paritario partecipano all’attività dell’Associazione.

Gli associati hanno i diritti riconosciuti nel presente Statuto e in particolare l’elettorato attivo e passivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell’Associazione, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le quote dei soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7               Recesso ed esclusione dall’Associazione.

La facoltà di recesso dall’Associazione può essere esercitata in qualsiasi momento.

Il recesso, la esclusione o, comunque la cessazione di appartenenza all’Associazione, non comporta in alcun caso la restituzione della quota e dei contributi versati, che restano, pertanto, acquisiti dall’Associazione.

Art. 8               Organi dell’Associazione.

Sono Organi dell’Associazione:

–    l’Assemblea degli associati;

–    il Consiglio Direttivo;

–    il Presidente e il Vice Presidente;

–    l’Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo Settore;

–    l’Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 9               Assemblea degli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega, al massimo, altri cinque associati. L’invio della delega scritta può avvenire anche attraverso fax o posta elettronica o altri mezzi elettronici. La delega può essere conferita soltanto ad altra/o associata/o.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o da chi lo sostituisce, a norma del successivo articolo 11, ovvero, qualora manchi anche il Vice Presidente, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea degli associati:

–    determina il numero e nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

–    nomina i componenti e il Presidente dell’Organo di Controllo (ove previsto);

–    nomina, quando previsto, l’Organo di Revisione;

–    definisce gli indirizzi operativi dell’Associazione e delibera i programmi di attività;

–    delibera sul bilancio;

–    delibera sulle modificazioni dello Statuto;

–    delibera sulla responsabilità dei Consiglieri e sull’eventuale revoca;

–    delibera sugli altri argomenti relativi alla gestione dell’Associazione che vengono sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

–    delibera sull’istituzione o chiusura di sedi, uffici e delegazioni in Italia o all’estero;

–    delibera sullo scioglimento e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

–    delibera su quant’altro attribuito dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, per deliberare sul bilancio.

L’Assemblea, inoltre, è convocata tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, ovvero, su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo, o di almeno un quinto degli associati.

L’Assemblea è convocata con lettera o posta elettronica o altri mezzi elettronici, contenente l’ordine del giorno, da inviarsi con anticipo di almeno venti giorni.

L’Assemblea è valida anche senza convocazione, qualora sia totalitaria, cioè siano presenti tutti gli associati.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese, in prima convocazione, a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell’Assemblea risultano nell’apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; le funzioni del Segretario possono essere svolte da un notaio, ovvero, da un associato scelto dal Presidente.

Art. 10   Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri eletti tra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un totale di quattro mandati consecutivi o non consecutivi.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l’attuazione dello Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea, di curare l’amministrazione dell’Associazione, di compiere ogni altra operazione direttamente o indirettamente necessaria al raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quanto, ai sensi dello Statuto e delle vigenti leggi, viene riservato agli altri organi.

In particolare, il Consiglio Direttivo provvede a:

–    eleggere, tra i propri membri, il Presidente, che è anche Presidente dell’Associazione ed il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza od inadempimento;

–    determinare la quota di adesione all’Associazione;

–    predisporre ed approvare ove necessario un regolamento interno (che disciplini il funzionamento dell’associazione e ne ordini le modalità di collaborazione con enti o gruppi esterni ad essa);

–    predisporre i programmi di attività;

–    redigere il bilancio al 31 dicembre di ogni anno, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, entro il 30 aprile successivo; redigere il bilancio sociale e predisporre gli altri adempimenti specifici del Terzo Settore, quando richiesti;

–    assumere il personale dipendente e fissarne la retribuzione, ovvero conferire in appalto, a soggetti specializzati, i servizi strumentali alle attività svolte dall’Associazione;

–    decidere in ordine agli incarichi professionali, legali, tecnici, o altri, da affidare a soggetti esterni all’Associazione;

–    deliberare l’esclusione di soci che, senza un giustificato motivo, non partecipino, personalmente, per delega o per via telematica, ad almeno 3 assemblee consecutive. Può inoltre deliberare, con il voto favorevole unanime di tutti i membri del Consiglio Direttivo l’esclusione di un associato per gravi motivi, dopo aver ascoltato la persona interessata o il rappresentante dell’Ente.

–    delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente ed eventualmente ad altri componenti il Consiglio, determinandone i limiti. Può conferire procure speciali a terzi per incarichi specifici.

–    nominare i responsabili principali e aggiunti, non necessariamente scelti fra gli associati, delle sedi, uffici, e delegazioni nazionali o estere approvate dall’Assemblea, esplicitarne i compiti, deciderne con il loro apporto la gestione economica e i programmi nazionali o/e internazionali, e mantenerne la supervisione.

–    nominare, sentito il parere della presidente del Movimento dei Focolari, un Comitato Consultivo con il compito di offrire proposte e linee di azione in modo che le attività dell’Associazione possano sempre essere espressione dello spirito e dei valori che animano il Movimento dei Focolari.

Il Consiglio Direttivo può inoltre avvalersi di un Comitato Scientifico composto da esperti ed accademici nelle materie al centro della sua azione.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, da chi lo sostituisce a norma del successivo articolo 11. La convocazione è effettuata mediante lettera o posta elettronica o altri mezzi elettronici, spedita almeno cinque giorni prima, oppure mediante comunicazione telefonica almeno ventiquattr’ore prima.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, ogni qualvolta venga fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

È considerata valida la partecipazione al Consiglio Direttivo anche attraverso i mezzi di collegamento telematico (audio-video) purché sia possibile l’identificazione inequivocabile del Consigliere, questi possa partecipare in tempo reale alla discussione simultanea degli argomenti dell’ordine del giorno, alle votazioni richieste e sia preservato il diritto di voto, secondo la normativa vigente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente adottate a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni risultano nell’apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione; i Consiglieri così nominati rimangono in carica fino all’Assemblea successiva.

Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri per qualsiasi motivo, l’intero consiglio si considera decaduto.

Art. 11   Presidente e Vice Presidente dell’Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell’Associazione.

La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente ed al vice Presidente disgiuntamente; ad essi vengono altresì attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti della delega che verrà decisa dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, la funzione di Presidente dell’Associazione viene assunta dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, con il consenso del Consiglio Direttivo, può invitare persone interessate ad assistere e/o partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo o/e all’Assemblea degli associati.

Art. 12   L’Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.

L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L’organo di controllo rimane in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un totale di quattro mandati consecutivi o non consecutivi.

Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art. 13   Competenze dell’Organo di Controllo.

È compito dell’organo di controllo:

a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;

e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall’art. 31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14   L’Organo di Revisione.

L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L’organo di revisione rimane in carica 3 anni e il suo componente è rieleggibile per un totale di quattro mandati consecutivi o non consecutivi.

L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art. 15   Gratuità delle cariche sociali.

Tutte le cariche vengono svolte gratuitamente, salvo il rimborso spese sostenute per l’assolvimento dell’incarico.

Art. 16   Scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’Associazione con la maggioranza prevista all’articolo 9, nomina i liquidatori e dispone la devoluzione del patrimonio sociale il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 c. 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad uno o più Enti del Terzo Settore, preferibilmente tra quelli con i quali l’Associazione abbia costituito un solido e proficuo partenariato, compresi enti di nazioni dell’Unione Europea che godano di analogo riconoscimento da parte del proprio governo.

Art. 17   Norma di rinvio al codice civile.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

 

 

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Contributi Pubblici 2022: <Modello L124>

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